Agenda a cura di Luigi Carlini
Le decisioni definite nell’accordo quadro del 6 aprile 2020
ART. 1 – PREMESSE.
Le premesse (leggibili nell’llegato in PDF scaricabile a fine articolo) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce i criteri per la fruizione delle risorse di cui al decreto Interministeriale 5 del 5 marzo 2020, notificato il giorno 3 aprile 2020, volte al finanziamento dell’indennità di mobilità in deroga ex art 53 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 2 – DESTINATARI DELLA MOBILITÀ IN DEROGA
Sono destinatari del presente accordo “i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga”.
Ai fini del presente accordo, così come indicato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali all’incontro del 14 luglio 2017 i destinatari sono i lavoratori residenti nella Regione Lazio e che operavano in società aventi unità produttive ubicate nell’area di crisi industriale complessa del SLL di Frosinone o di Rieti.
ART. 3 – DURATA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA
Il trattamento di mobilità in deroga può avere una durata massima di 12 mesi e può essere riconosciuto ai destinatari di cui all’art. 2, senza soluzione di continuità, rispetto al precedente trattamento di mobilità ordinaria in scadenza nel 2020 e comunque entro 31.12. 2020 o in deroga con scadenza 2 gennaio 2020. La durata del trattamento non può eccedere i 12 mesi ma sarà comunque contenuta nel limite delle risorse riconosciute alla regione Lazio.
ART. 4 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI MOBILITÀ IN DEROGA.
Le istanze di mobilità in deroga possono essere presentate successivamente alla definizione della procedura di cui all’art. 5.
ART. 5- PROCEDURA PER RICHIEDERE IL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN
DEROGA
Le Parti concordano di definire le procedure per richiedere il trattamento di mobilità in deroga previo successivo incontro da tenersi entro venerdì 10 aprile p.v.
ART. 6 – TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA CONDIZIONATO ALL’ATTIVAZIONE DI UNA POLITICA ATTIVA.
Il trattamento di mobilità in deroga è condizionato all’attivazione di un percorso di politica attiva finalizzato al reinserimento occupazionale pena la decadenza dal beneficio di integrazione salariale.
Il lavoratore al quale è riconosciuto il diritto al trattamento di mobilità in deroga ex art. 53 ter L. 96/17, previa chiamata da parte del CPI, che potrà avvalersi anche dell’ assistenza di Anpal Servizi, si rende disponibile per la presa in carico e per ricevere l’informazione circa le misura di politica attiva attivabili.
Nel corso del colloquio di orientamento individuale, verrà effettua l’analisi del profilo professionale del lavoratore e sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato. Il beneficiario del trattamento di mobilità in deroga a norma dell’art. 53 ter L. 96/17 è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato ex art. 20 d.lgs.150/15 e soggiace agli obblighi e alle sanzioni di cui all’art. 21 d.lgs. 150/15.
A seconda del grado di occupabilità e dell’età anagrafica del beneficiario del trattamento di mobilità in deroga, l’utente verrà inserito in una delle misure di politica attiva disponibili.
Si rileva che in merito alle politiche attive del lavoro, le Parti – compatibilmente con l’emergenza Covid 19- convengono di dedicare una riunione sul punto, dando seguito al confronto già avviato nei mesi precedenti e avente ad oggetto le politiche attive del lavoro nelle aree di crisi complessa.
Durata delle misure di politica attiva.
La durata delle misure di politica attiva è di massimo 6 mesi e non può superare il periodo di fruizione del periodo di mobilità in deroga riconosciuto al destinatario.
ART. 7- RISORSE DISPONIBILI
Al fine di finanziare gli interventi di cui al presente accordo, le Parti convengono che le risorse residue del Decreto Interministeriale del 5 marzo 2020, n. 5 sono così ripartite:
– 11.682.444,45 milioni alla mobilità in deroga;
– 4 milioni alla CIGS per aree di crisi complessa.
Le Parti convengono la possibilità di ridistribuire le risorse per i suddetti trattamenti qualora dovessero registrarsi fabbisogni diversi e ulteriori rispetto alle quote di riserva previa informativa alle Parti Sociali.
ART. 8 – NORME FINALI
Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l’andamento operativo e finanziario dell’intervento e ad assumere eventuali ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove precisazioni dal Ministero del Lavoro.
REGIONE LAZIO
• CGIL Roma e Lazio
• CISL Lazio
• UIL Lazio
• UGL Lazio
• Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo
• Federlazio
• Lega coop Lazio
• Confcooperative Lazio
• AGCI Lazio
• Confcommercio Lazio
• Confesercenti Lazio
• Confartigianato Imprese Lazio
• Casartigiani Lazio
• Coldiretti
• Confprofessioni Lazio
• CNA Lazio
• Confetra Lazio
• Federalberghi
• Cisal Lazio
• Confapi Lazio
• CDO
• ABI
Roma, 6 aprile 2020
Testo integrale dell’accordo quadro {jd_file file==25}
Modulo nuovo di Autocertificazione per ottemperare alle disposizioni dell’emergenza coronavirus da SCARICARE, STAMPARE e COMPILARE
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