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Condannata guardia medica che non va a casa

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Cassazione: commette omissione d’atti d’ufficio guardia medica che non visita a domicilio


di Sportello dei diritti*

Condannata guardia medica che non visita a casa
Condannata guardia medica che non va a casa

CONDANNATA. La Cassazione penale sancisce che commette omissione d’atti d’ufficio la guardia medica che non effettua una visita domiciliare. Bisogna sincerarsi di persona delle condizioni.

Condannata la guardia medica che rifiuta la visita a casa quando la richiesta di soccorso presenta caratteri di gravità, anche se poi in concreto le condizioni del paziente si rivelano meno gravi del previsto.

Nel dubbio, infatti, il sanitario deve sincerarsi di persona dell’eventuale situazione di pericolo e non può rinviare l’esame clinico, a meno che non abbia altre richieste d’intervento urgente. Altrimenti si configura l’omissione di atti d’ufficio, che è un reato contro la pubblica amministrazione: sanziona il consapevole rifiuto del medico di adottare in modo tempestivo gli atti necessari per tutelare il diritto alla salute degli utenti.

E’ quanto sancito dalla sentenza 11085/24 pubblicata il 15 marzo 2024 dalla sesta sezione penale della Cassazione avverso sentenza del 14/02/2023 della Corte d’Appello di Bologna.

Diventa definitiva la condanna all’imputata a quattro mesi di reclusione e altrettanti di interdizione dalla professione (era stata assolta in primo grado dall’accusa di omicidio colposo).

Mentre è di guardia il medico rifiuta la visita domiciliare a un paziente nonostante la telefonata allarmata della moglie, registrata in automatico dal servizio sanitario: l’uomo ha «fortissimi dolori addominali», che si estendono dal torace al formicolio alle mani, vomito e diarrea; è pallido e sudatissimo.

La dottoressa diagnostica una semplice gastroenterite e dà qualche consiglio sull’alimentazione: il paziente morirà d’infarto.

Ad avviso degli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, rincarando la dose hanno spiegato che

“L’articolo 13 del dpr 25/01/1991, n. 41 parla chiaro: il medico di guardia deve effettuare gli interventi richiesti dagli utenti, per quanto possa deciderne l’urgenza in base ai sintomi riferiti e all’esperienza.

Ma la sua valutazione è sindacabile dal giudice del merito. 

Soprattutto l’imputata avrebbe potuto comprendere in concreto la patologia del paziente soltanto rilevando parametri obiettivi come pressione arteriosa, frequenza e ritmo cardiaci, cianosi.

E l’elemento psicologico del reato è il dolo generico: non basta la semplice negligenza ma è sufficiente che l’interessato sia consapevole che la sua condotta omissiva sta violando i doveri imposti dalla legge”.

*Sportello dei Diritti info@sportellodeidiritti.org

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